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 BAGAGLI
 

 Nuove regole per il trasporto dei liquidi in Europa

Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l’Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide.

 

 

Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Europa.

Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

 

COSA C'È DI NUOVO?

Il 29 aprile 2011 entrerà in vigore il Regolamento Europeo 297/2010 che prevede la possibilità di introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili a bordo degli aeromobili a condizione che i prodotti siano stati sottoposti a controllo o che ne siano stati dispensati in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'art.4 paragrafo 3 del Regolamento CE 300/2008.
L'Enac, in qualità di Autorità competente nel settore della sicurezza dell'Aviazione Civile, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2009, intende ricorrere alle previsioni dell'art.6 del Regolamento EU 300/2008, che stabilisce la possibilità per uno Stato Membro di adottare delle misure più severe rispetto alle norma fondamentali comuni.
Considerato, infatti, l'attuale quadro di destabilizzazione dell'area nordafricana e di alcuni paesi del medio oriente, e visto che le tipologie di apparati testati ufficialmente dai laboratori europei, salvo alcune isolate sperimentazioni, non hanno beneficiato di consistenti prove operative ufficiali in ambienti reali, e che, come dichiarato da alcuni Stati membri e dalle associazioni di aeroporti (ACI Europe), tali apparecchiature non sarebbero perfettamente efficaci nell'individuazione di materiale esplosivo, si comunica che l'Enac continuerà a mantenere vigenti le attuali restrizioni sui liquidi, gel ed aerosol trasportabili in cabina a bordo degli aeromobili.
Anche altri Stati Membri, quali Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, sarebbero intenzionati ad adottare analoghe misure restrittive, ma il quadro di disapplicazione del Regolamento CE 297/2010 è suscettibile di ulteriore allargamento ad altri Paesi EU.

All’atto della preparazione del proprio bagaglio
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).
Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione
- estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione.
Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.

I liquidi comprendono:
- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed oli
- profumi
- spray
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
- sostanze in pasta, incluso dentifricio
- miscele di liquidi e solidi
- mascara
- ogni altro prodotto di analoga consistenza

E' ancora possibile:
- trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le limitazioni riguardano solo il bagaglio a mano)
- trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli
- comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d'acquisto, nei negozi, nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. I prodotti acquistati presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali extracomunitari
I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.

Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l'equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell'Unione Europea, purché le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un'intesa fra l'Unione Europea ed il Paese interessato, in seguito ad attente verifiche da parte della commissione delle Comunità Europee.

In attuazione di questa previsione, sono stati equiparati agli scali europei, l'aeroporto di Singapore e gli aeroporti della Croazia (Ragusa, Fiume, Pola, Spalato, Zara, Zagabria). È quindi possibile, nei duty-free shops dei citati aeroporti acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti.
Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Regolamento CE 820/2008 dell'8 agosto 2008).

(www.enac-italia.it)

 
Pagina aggiornata il 12/08/2011

 
 
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