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COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO
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in caso di sovraprenotazione nei voli di linea (Overbooking) regolamento comunicatio 295/91.
Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto comunitario venga negato l’imbarco a causa di una sovraprenotazione operata dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso di regolare biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia presentato nei tempi previsti per l’accettazione, egli ha il diritto di scegliere tra:
1. Rimborso senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
2. Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale
3. Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente
Nel caso in cui al passeggero, su un volo sovraprenotato, venga offerta la possibilità di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto ad un rimborso della differenza di prezzo. Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo richieda: - per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre due ore dopo l’orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220) - per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre quattro ore dopo l’orario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440) La compensazione verrà pagata in contanti o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. La misura della compensazione potrà essere limitata al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale. In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato negato l’imbarco:
1. una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione 2. pasti e consumazioni in congrua relazione all’attesa del volo alternativo 3. nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all’organizzatore che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l’adempimento del contratto.
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AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Viale Enzo Ferrari 70128
Palese Bari
P.IVA 03094610726
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